SUPERENALOTTO - REGOLAMENTO
COMPLETO
Approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957 e, da ultimo,
modificato con Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n.452
Art. 1
- L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Rapporti con Enti
Esterni esercita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 14 aprile
1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco
del lotto. Detto concorso, istituito col Decreto del Ministro delle
Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, numero 16781 del 9
luglio 1957, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 1957, reg. n.
20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per
l'applicazione e l'esecuzione del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n.
496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1951, n. 581, modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente regolamento speciale.
Art. 2
- La gestione del Concorso è affidata, giusta decreto del Ministro
delle Finanze del 22 gennaio 1996, alla SISAL S.p.A., con sede in
Milano, che assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.
Art. 3
- Il concorso consiste nel pronosticare i primi numeri estratti
nelle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma,
indipendentemente dalla posizione dei sei pronostici rispetto all'ordine
alfabetico delle ruote.
Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto; la somma dei punti
(massimo sei) si prende a base per la determinazione dei vincitori, come
previsto dall'art. 14.
Per il conseguimento della vincita di seconda categoria il
pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri primi estratti
nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il
numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero
complementare".
Se il primo estratto di una ruota sia un numero uguale al primo estratto
di una ruota che in ordine alfabetico la precede, ai fini della
determinazione dei numeri vincenti, viene preso in considerazione il
secondo numero estratto; se anche il secondo estratto sia un numero
uguale al primo estratto di altra ruota che precede, viene preso in
considerazione il terzo numero estratto, e così via.
La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero
complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione
vincente di prima categoria con punti 6 o di seconda categoria, con
punti 5 più il numero complementare, perché nelle sei ruote utili per
l'individuazione del pronostico vengono estratti numeri uguali o per
qualsiasi altro motivo, si applica la disposizione prevista al terzo
comma dell'art. 14.
Art. 4
- La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire
servendosi di apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore
convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche.
La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla
marcatura, è suddivisa in due pannelli recanti ciascuno novanta caselle
contrassegnate ognuna da un numero da 1 a 90, quanti sono i numeri del
lotto oggetto del pronostico.
Art. 5
- Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione
nell'apposita casella, in corrispondenza del numero da pronosticare, di
un segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura
della macchina.
Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o
alterazioni o contraddizioni, il numero che si intende pronosticare
primo estratto in una qualsiasi delle sei ruote del lotto indicate nel
primo comma dell'art. 3. La seconda sezione della scheda è destinata
alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in
chiaro i numeri derivanti dalla lettura delle marcature effettuate nella
prima sezione dal giocatore.
Sulla medesima scheda è ammessa la effettuazione di giocate singole e/o
sistemistiche integrali da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760
giocate. Una giocata minima si compila marcando sei numeri su ciascun
pannello della prima sezione della scheda. Una giocata sistemistica si
effettua marcando da un minimo di sette ad un massimo di venti delle
novanta caselle contrassegnate dai novanta numeri del lotto, ottenendosi
più giocate, secondo la formula delle combinazioni semplici, il cui
sviluppo matematico è il seguente:
marcando |
vengono
effettuate |
7
numeri |
7
giocate |
8
numeri |
28
giocate |
9
numeri |
84
giocate |
10
numeri |
210
giocate |
11
numeri |
462
giocate |
12
numeri |
924
giocate |
13
numeri |
1.716
giocate |
14
numeri |
3.003
giocate |
15
numeri |
5.005
giocate |
16
numeri |
8.008
giocate |
17
numeri |
12.376
giocate |
18
numeri |
18.564
giocate |
19
numeri |
27.132
giocate |
20
numeri |
38.760
giocate |
È consentita la partecipazione al
concorso con giocate a combinazioni sistemistiche, da un minimo di 2 ad
un massimo di 38.760 giocate, mediante l'indicazione dei pronostici
"basi" e dei pronostici "varianti", utilizzando
apposite schede distribuite dall'Ente gestore, convalidabili mediante
macchine elettroniche. La scheda a combinazioni sistemistiche è
composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, è
costituita da due pannelli, uno per la marcatura dei pronostici
"basi" e l'altro per la marcatura delle "varianti".
Il primo è suddiviso in novantacinque caselle, cinque per la scelta
della combinazione dei numeri indicati nel pannello "basi" con
i numeri indicati nel pannello "varianti" e novanta,
contrassegnate ciascuna da un numero da uno a novanta quanti sono i
numeri del lotto, per la marcatura dei pronostici "basi"; il
secondo per la marcatura delle "varianti", è suddiviso in
novanta caselle recanti ognuna un numero da uno a novanta.
Le giocate vengono effettuate marcando, senza correzioni o alterazioni o
contraddizioni, almeno sette numeri differenti fra loro di cui almeno
uno nel pannello "basi" e almeno due nel pannello
"varianti". Se nel pannello "basi" vengono marcati
più numeri dovrà essere marcata anche una delle cinque caselle per la
scelta della combinazione dei numeri indicati in "basi" presi
uno, due, tre, quattro, cinque alla volta, rispettivamente con cinque,
quattro, tre, due, uno dei numeri indicati nel pannello
"varianti". Nel caso di marcatura dei numeri su un solo
pannello si otterranno combinazioni integrali con un minimo di sette
giocate. La seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa
in chiaro effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in
sequenza i numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti
nella prima sezione.
E' consentita la possibilità di effettuare giocate sistemistiche
denominate "a caratura". La giocata a caratura,
organizzata e convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita
in quote, da un minimo di due ad un massimo di centoventicinque,
rappresentate ciascuna da cedole stampate dalla macchina validatrice,
per essere vendute ai giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna quota o
cedola, pari al valore complessivo delle giocate diviso per il numero
delle quote, non può essere inferiore a Euro 5,00.
Art. 6
- La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la
scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della
macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un
visualizzatore l'importo della giocata.
Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito
tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata
dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che
dei numeri pronosticati, anche dei seguenti dati: i codici di controllo,
il numero che contraddistingue il concorso settimanale, la data di
estrazione dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si
riferisce, il codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della
validatrice, il numero di giocate convalidate e il numero progressivo
della giocata, la data e l'ora della convalida.
A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri stampati dalla
macchina validatrice sulla scheda.
All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore è tenuto a
controllarla e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati
manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la
facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa
restituzione al ricevitore della scheda predetta.
E' consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina
validatrice su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di
giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad
essa collegato.
All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore è tenuto ad accertare
l'esatta convalida delle giocate in essa stampate.
Art. 7
- Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata,
che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo
documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla
macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata vengono
registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una
seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora
stabilita dall'Ente gestore, via linea telefonica, all'elaboratore
zonale di competenza.
L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito Centro Elaborazione Dati,
provvederà a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati
ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta,
rileggibili e non modificabili che, consegnati alla Commissione di Zona
prima dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti gli
effetti, le matrici delle schede del concorso.
Art. 8
- La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di Euro 0,408
per colonna. La giocata minima non può essere inferiore a due poste.
Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e
pagare le poste relative. La partecipazione dovrà effettuarsi presso
gli uffici dell'Ente gestore appositamente designati.
A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la
partecipazione può altresì effettuarsi presso "ricevitori
autorizzati" dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei
partecipanti e sono obbligati ad osservare e far osservare dai
partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Le
ricevitorie debbono essere contraddistinte da apposita insegna di
caratteristiche uniformi. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il compenso
dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso
pronostici Enalotto e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo
al pubblico per colonna pari a Euro 0,50. Analoga somma è dovuta quando
l'accettazione delle giocate è fatta presso gli uffici dell'Ente
gestore.
E' consentita l'effettuazione di due o più giocate, valevoli per più
concorsi consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in tal
caso, i dischi ottici in cui sono registrate tali giocate resteranno
archiviati, secondo le modalità di cui all'art. 10, fino
all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono.
Il monte premi è costituito dal 38% dell'ammontare complessivo delle
poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
nonché dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
Art. 9
- L'Ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione
dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche
delle schede debbono risultare custodite negli archivi di cui al
successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le estrazioni del lotto.
Art. 10
- Per la custodia delle matrici, presso ogni sede di zona o altro
ufficio abilitato dell'Ente gestore, è predisposto un apposito locale
nel quale sono sistemati uno o più armadi di sicurezza provvisti di
serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo.
Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati
negli archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi
ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui all'art. 7.
In caso di parziale o totale impossibilità di registrazione delle
giocate sui dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione le
carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenente
l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni
effetto del concorso.
Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da
una Commissione composta dal Direttore Regionale delle Entrate o da un
suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura, in
rappresentanza del Prefetto e da un rappresentante del Sindaco. La
Commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o delle carte
memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle
schede giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle
giocate da conteggiare a montepremi.
Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre
componenti della Commissione la quale provvede alla chiusura
dell'archivio e ne conserva le chiavi.
Art. 11
- Concorrono alla determinazione delle combinazioni vincenti
solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici
e/o nelle carte memoria e/o contenute nei tabulati stampati
dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti
risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici
elettroniche fanno stato in caso di contestazione.
Qualora la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta
nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni
effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al
rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in
suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni
responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei
ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività.
Tale disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile
ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria
o non fosse leggibile la scheda stampata sui tabulati.
L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in
qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle
giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria
estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve
rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla
scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto
dall'art. 15.
Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso
anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o
non sia stata regolare.
Art. 12
- Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13
dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale
o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati
custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno dichiarate escluse
dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al
rimborso della quota della posta destinata alla massa premi.
La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di
cui sopra dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o
della sua chiusura.
Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo
il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno
considerate valide solamente le giocate vincenti già accertate e
verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.
Art. 13
- Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente gestore,
conosciuti i risultati ufficiali dell'estrazione dei numeri del lotto,
individuati i numeri vincenti a norma dell'art.3, provvede presso i
propri uffici ove è avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, a
rilevare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella
memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazioni
di numeri che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati
alla Commissione di Zona di cui all'art. 10.
La Commissione di Zona, previa constatazione dell'integrità
dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi
ottici e/o le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei
numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle
schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco,
oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti
combinazioni vincenti. Dopo il controllo, la Commissione di Zona,
stabilito il numero delle giocate che dovranno concorrere alla
ripartizione del montepremi, provvede alla collocazione dei dischi
ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e alla chiusura
dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per la necessità di
successive giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine
dei reclami di cui all'art. 15.
Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di
estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati
dall'Amministrazione delle Finanze e sono descritte in un apposito
verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.
Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla
determinazione delle giocate vincenti, le giocate le cui matrici
elettroniche risultino indecifrabili in modo da non consentire
l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.
Art. 14
- Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima
categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai primi
numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'art. 3
sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in cui sono
esatti cinque pronostici più il "numero complementare" (primo
estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e alla quinta
categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene
attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai
vincitori a norma dell'art.8. L'importo destinato alle giocate vincenti
di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate
vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e/o di seconda
categoria con punti 5 più il numero complementare, i relativi
montepremi andranno ad accumularsi con quello della corrispondente
categoria del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si
verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con punti 5 più il
"numero complementare", i rispettivi importi dei due
montepremi andranno ad incrementare i relativi montepremi del concorso
successivo per le stesse categorie, e così fino al concorso nel quale
saranno realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5 più il
"numero complementare".
In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta
categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi
montepremi vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi
siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti è unica, la massa dei premi,
detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di
prima e/o di seconda categoria, è divisa in parti uguali fra le giocate
vincenti dell'unica categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente,
l'intero montepremi andrà ad accumularsi con il montepremi del concorso
successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi
vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del
concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate
vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà
essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tale
caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei
confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la
quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere
più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà
alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla
fusione di tre categorie dovesse essere più alta della quota unitaria
della categoria superiore, si procederà alla fusione delle quattro
categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro
categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima
categoria, si procederà alla fusione delle cinque categorie in una
unica.
Art. 15
- L'Ente gestore pubblica entro il secondo giorno dalla data di
svolgimento del concorso, un Bollettino ufficiale nel quale, per ogni
concorso, sono elencati gli estremi delle schede contenenti giocate
vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli adempimenti della
Commissione Centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare
della massa dei premi, il numero delle giocate vincenti per ogni singola
categoria, la misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento dei
medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare i
partecipanti.
L'Ente gestore può provvedere, in sostituzione del Bollettino ufficiale
di cui al comma precedente, ad elencare, in un apposito Bollettino
ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli
estremi delle schede recanti giocate aventi diritto al premio,
limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore
che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di
ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede competente
dell'Ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i
reclami.
Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi
di una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o più
giocate o in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con un
numero di vincite inferiore a quello cui si ritiene di aver diritto, il
partecipante può avanzare reclamo scritto per ottenere il
riconoscimento del premio o dei premi.
Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al
concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al
competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione degli estremi delle schede
con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di
ricevitoria.
Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art.10 procederà,
sulla scorta delle matrici elettroniche contenute nel disco ottico e/o
nelle carte memoria e/o nel tabulato stampato dall'elaboratore zonale
custoditi nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente
presentati, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al
numero di giocate vincenti in prima verifica.
I reclami accolti e quelli respinti devono essere pubblicati nel
Bollettino ufficiale.
Le Commissioni di Zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non
pronta e agevole decisione alla Commissione Centrale prevista
dall'art.16. Tale procedura deve essere eseguita in ogni caso per i
reclami presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore
abbia omesso di allegare al reclamo la scheda convalidata, egli dovrà,
a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al competente
ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla
data del concorso.
Art. 16
- Presso la sede dell'Ente gestore in Roma, è istituita una
Commissione Centrale composta da un Magistrato dell'Ordine Giudiziario o
Amministrativo di grado superiore al quinto, o qualifica corrispondente,
che la presiede, dal Direttore Centrale per i Rapporti con Enti Esterni
e da due Dirigenti rispettivamente del Ministero dell'Interno e della
Ragioneria Generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del
Direttore Centrale per i Rapporti con Enti esterni partecipa, in sua
sostituzione, il Dirigente della Divisione concorsi pronostici.
In caso di impedimento o di assenza del Magistrato, presiede la
Commissione il Direttore Centrale per i Rapporti con Enti Esterni o chi
lo sostituisce.
Assolve le mansioni di segretario, un funzionario della carriera
direttiva della Direzione Centrale per i Rapporti con Enti Esterni.
La Commissione Centrale, sulla scorta dei dati concernenti la
riscossione delle poste, stabilisce l'importo del montepremi e, in base
al numero delle giocate riscontrate vincenti dalle Commissioni di Zona,
determina il numero complessivo di tali giocate, nonché le quote da
pagare alle giocate stesse, a seconda delle categorie di appartenenza.
Art. 17
- La Commissione Centrale ha altresì il compito di esaminare i
reclami per qualsiasi motivo proposti dai giocatori ed in particolare
modo i reclami non decisi dalle Commissioni di zona di cui all'ultimo
comma dell'art.15. In merito a questi ultimi reclami le decisioni della
Commissione Centrale debbono essere adottate entro trenta giorni dalla
data del concorso e debbono essere pubblicate nel primo Bollettino
ufficiale immediatamente susseguente.
Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione
Centrale, la quota dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è
definitiva. Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in
attesa delle decisioni della Commissione Centrale, il calcolo delle
quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra
le giocate vincenti anche quelle su cui vertono reclami, il premio delle
quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad
esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora tutti i reclami siano
accolti, le quote di premio diventano definitive. Se uno o più reclami
siano respinti, si attende il decorso dei termini fissati nell'ultimo
comma del presente articolo, dopo di che, se nessun giudizio è stato
promosso, si procede al riparto del premio o dei premi tra le giocate
vincenti definitive. Qualora invece sia stato promosso giudizio, il
premio o i premi rimangono accantonati fino all'esito definitivo del
giudizio stesso.
Trascorsi settantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dei dati della Commissione Centrale cesserà per l'Ente
Gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici
elettroniche di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle
relative ai reclami non accolti.
Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'Autorità
giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art.15. Resta ferma l'esperibilità
dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo
esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.
Art. 18
- Il pagamento dei premi verrà effettuato, a favore ed a spese
dell'esibitore della scheda, con le modalità stabilite dall'Ente
gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. Ugualmente sono stabilite
dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale le modalità di
pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a caratura.
Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro della scheda escluso
qualsiasi equipollente.
I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non
ne richiedano il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data
di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi della scheda
vincente.
Art.
19 - La partecipazione al concorso implica la piena
conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata
delle norme in esso contenute.
Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla
partecipazione al concorso è quello di Roma.
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